Servizi cimiteriali
Decessi
La denuncia di morte deve essere fatta da un familiare o da una persona incaricata, entro 24 ore, all’Ufficio di Stato Civile al fine del rilascio del permesso di seppellimento.
Le agenzie di imprese funebri, su richiesta del cittadino, possono occuparsi di tutta la procedura
Morte avvenuta in casa
per la denuncia di morte occorre presentare all’ufficio di stato civile del comune dove e’ avvenuto il decesso:
– certificato ISTAT compilato e firmato dal medico curante;
– Certificato necroscopico compilato e firmato dal medico necroscopo o altro medico incaricato dall’Asl attestante l’accertamento del decesso da fare non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte;
Morte avvenuta in ospedale o casa di cura
per la denuncia di morte occorre presentare all’ufficio di stato civile del comune dove e’ avvenuto il decesso:
– oltre ai documenti di cui sopra anche l’avviso-notifica di morte
In entrambi i casi in caso di morte “ accidentale o sospetta” deve essere avvertita l’autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.
Il seppellimento potrà avvenire solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari previsti dalla legge.
L'autorizzazione al trasporto della salma o del cadavere è rlasciata dal DIRIGENTE del Comune ove è avvenuto il decesso. L'istanza di autorizzazione al trasporto deve essere presentata per iscritto e la stessa unitamente alla autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo da €16 ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al dpr 642/1973 e modifcata con dl 31/1/2005 n. 7 convertito con l. 31/5/2005 n. 42
Morte avvenuta all’estero
I congiunti devono comunicare immediatamente l’avvenuto decesso al Consolato Generale o all’Ambasciata Italiana, per ottenere il nullaosta del rimpatrio della salma. I congiunti possono interpellare anche una associazione o impresa funebre del Comune dove si intende trasportare la salma, per consulenza sulle pratiche da svolgere in Italia e sull’eventuale trasporto per il rimpatrio della salma (via aerea, per mezzo di auto funebre, via mare). L’impresa di fiducia può indicare una impresa funebre locale che opera sul posto.
Passaporti mortuari
Per i trasporti funebri fuori del territorio nazionale occorre il “Passaporto mortuario”.
Rilascio
Il Passaporto mortuario è il documento che deve accompagnare obbligatoriamente un feretro oltre il territorio nazionale.
Esso viene rilasciato dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da questi incaricata (ATTENZIONE: con D.P.C.M. 26.05.2000 la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di polizia mortuaria, contemplata dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è stata trasferita dal Prefetto ai Sindaci).
Sia l’istanza che il passaporto sono soggetti ad imposta di bollo.
Se il trasporto è diretto in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 Febbraio 1937 (Italia – Germania – Belgio – Cile – Egitto – Portogallo – Francia – Svizzera – Cecoslovacchia – Turchia – Austria – Zaire – Messico – Romania) la documentazione da predisporre è la seguente:
istanza (in bollo da € 16) al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso
permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
estratto dell’atto di morte;
certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante:
che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo,
che l’incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt. 30 e 32 del DPR 10.9.1990 n.285/90,
che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva.
passaporto mortuario
Se il trasporto è diretto in Paesi non aderenti alla predetta Convenzione di Berlino
la documentazione da predisporre è la seguente:
istanza (in bollo da € 14,62) al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso
permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
estratto dell’atto di morte;
certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante:
che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo,
che l’incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt.30 e 32 del DPR 10.9.1990 n.285/90,
che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;
nulla osta all’ingresso della salma nel paese estero di destinazione, rilasciato dall’Autorità consolare straniera in Italia su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da essi incaricata
passaporto mortuario
comunicazione di rilascio del passaporto alla Prefettura di frontiera attraverso cui in feretro esce dal territorio nazionale.
La Cremazione
La cremazione di ciascun cadavere deve essere richiesta e autorizzata dal Sindaco dove e’ avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa , in vita, dal Defunto ( testamento, iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta..)
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata
L’autorizzazione alla Cremazione deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. A tal fine occorrerà esibire il certificato medico ad uso cremazione, e la volontà del defunto
Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno (e, se questi non sia in grado di scrivere, confermato da due testimoni) dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell’Associazione
La domanda di cremazione e il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposto di bollo.
Resti mortali ed ossei
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 riferita al regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10/02/1990 n’ 285 prevede la possibilità di procedere alla cremazione dei resti mortali od ossei laddove non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo.
La facoltà di poter procedere alla cremazione dei resti riesumati consente il ricongiungimento in unica sepoltura del gruppo familiare.
Dove vanno le ceneri
AII’interno del cimitero:
NelIa tomba di famiglia
In un loculo
Nel cinerario comune
Disperse nell’area apposita
Fuori del cimitero:
Disperse In un luogo privato
Disperse in natura
Affidate al familiare
L’affidamento delle ceneri ai familiari
L’affidamento dell’urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o volontà manifestata dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile ; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).
Nel rispetto della volonta’ del defunto, soggetto affidatario dell’urna puo’ essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi puo’ manifestarne la volonta’
Nel caso il deceduto non abbia indicato la persona affidataria, in caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l’urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.
Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel Cimitero.
Le ceneri devono essere , raccolte in apposita urna di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e consegnate all’affidatario mediante sottoscrizione di dichiarazione della destinazione finale dell’urna.
La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
L’urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
Procedura :
istanza in marca da bollo da € 16 da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri all’ufficio di stato civile comunale
copia documento riconoscimento del richiedente
dichiarazione di responsabilita’ per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’amministrazione comunale.
Il Comune può, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna, effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.
Dichiarazione sul luogo di conservazione, e della conoscenza di cosa fare in caso di trasferimento dell’urna
Dichirazione di conoscere le norme circa i reati sulla profanazione dell’urna
L’autorizzazione sara’ rilasciata in marca da bollo da € 16
La dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile ; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).
In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse all’interno del Cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal defunto.
La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell’associazione stessa.
La dispersione delle ceneri può avvenire:
– all’interno del Cimitero nel cinerario comune (manufatto dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel giardino delle rimembranze (area definita in cui disperdere le ceneri);
– fuori dal Cimitero in aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non puo’ dare luogo ad attivita’ aventi fini di lucro;
– in natura; la dispersione in mare ( ad oltre mezzo miglio dalla costa), nei laghi ( ad oltre cento metri dalla riva) e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; in montagna a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
La dispersione e ‘ vietata nei centri abitati come definito dall’art. 3 del decreto legislativo n. 285/1992
Procedura:
Presentazione all’ufficio di stato civile comunale di apposita istanza in marca da bollo da € 16, indicante con precisione il luogo , l’ora della dispersione nonche’ i dati anagrafici di chi e’ incaricato alla dispersione. Nella stessa istanza dovra’ essere dichiarato dove l’urna cineraria vuota sara’ conservata o le modalita’ di smaltimento. L’autorizzazione sara’ rilasciata in marca da bollo da € 16
Sanzioni amministrative
La violazione delle disposizioni sulla cremazione affidamento e dispersione comporta l’applicazione di sanzione amministrativa e in alcuni casi con la reclusione.