GUIDA

inserita il: 22/05/2024 11:28

GUIDA

AI TRIBUTI

TARI (tassa sui rifiuti),Questa tassa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).La disciplina TARI è stata adeguata in base alla nuova definizione di “rifiuto urbano” dettata dal Testo Unico Ambientale, così come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, modifiche che hanno risvolti principalmente rispetto alle utenze non domestiche.Gli avvisi di pagamento per l’anno 2024 saranno spediti durante il mese di giugno; l’importo richiesto suddiviso in due rate rispettivamente scadenti il 31 luglio e 30 settembre corrisponde all’ 80% del dovuto TARI annuale derivante dall’applicazione delle tariffe dello scorso anno.Nella seconda parte dell’anno, con scadenza di pagamento in data 5 dicembre, sarà spedito un altro avviso che prevederà la riscossione della tassa residua comprensiva del conguaglio annuale in base alle tariffe TARI approvate per l’anno 2024. 

IMU – imposta municipale propria

L’IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il versamento in acconto, da eseguire in base alle aliquote approvate, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2024.

 

Le aliquote IMU, immutate rispetto a quelle dell’anno 2023, sono state confermate con Delibera C.C. n. 36 del 28 dicembre 2023:

 

 

Tipologia immobile

              Aliquota

Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nella categoria catastale A1, A8 e A9, compreso le relative pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)

 

4,90 ‰

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10)

10,6 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

1,0 ‰

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:

10,6 ‰

Aree fabbricabili

9,40 ‰

Terreni agricoli

6,00 ‰

 

 

CONFERMA AGEVOLAZIONI – ESENZIONE – RIDUZIONI, IMU GIA’ IN VIGORE

 

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente:

la base imponibile è ridotta del 50 per cento, per:

 

    1. per i fabbricati di interesse storico o artistico;
    2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
    3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

Esenzione: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

 

Riduzioni:

 

  1. l’art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta è fissata in misura del 50%;
  2. per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è ridotta del 25 per cento.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24.

 

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

 

Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze

3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

Immobili di categoria catastale “D” – quota Comune

3930

Immobili di categoria catastale “D” – quota Stato

3925

Terreni

3914

Aree fabbricabili

3916

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

3939

Altri fabbricati

3918

 

 

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

 

 

Sito: https://www.comune.santaluce.pi.it     Scrivi a: tributi@comune.santaluce.pi.it

Telefono: 050 / 684920

 

 

 

 

 

Aggiornata al 22 maggio 2024

Allegato Guida_informativa_sui_tributi_comunali_giugno_2024_Santa_Luce-1.pdf (361,77 KB)