GUIDA
inserita il: 22/05/2024 11:28
AI TRIBUTI
TARI (tassa sui rifiuti),Questa tassa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).La disciplina TARI è stata adeguata in base alla nuova definizione di “rifiuto urbano” dettata dal Testo Unico Ambientale, così come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, modifiche che hanno risvolti principalmente rispetto alle utenze non domestiche.Gli avvisi di pagamento per l’anno 2024 saranno spediti durante il mese di giugno; l’importo richiesto suddiviso in due rate rispettivamente scadenti il 31 luglio e 30 settembre corrisponde all’ 80% del dovuto TARI annuale derivante dall’applicazione delle tariffe dello scorso anno.Nella seconda parte dell’anno, con scadenza di pagamento in data 5 dicembre, sarà spedito un altro avviso che prevederà la riscossione della tassa residua comprensiva del conguaglio annuale in base alle tariffe TARI approvate per l’anno 2024.
IMU – imposta municipale propria
L’IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).
Il versamento in acconto, da eseguire in base alle aliquote approvate, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2024.
Le aliquote IMU, immutate rispetto a quelle dell’anno 2023, sono state confermate con Delibera C.C. n. 36 del 28 dicembre 2023:
Tipologia immobile |
Aliquota |
Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nella categoria catastale A1, A8 e A9, compreso le relative pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) |
4,90 ‰ |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10) |
10,6 ‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
1,0 ‰ |
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: |
10,6 ‰ |
Aree fabbricabili |
9,40 ‰ |
Terreni agricoli |
6,00 ‰ |
CONFERMA AGEVOLAZIONI – ESENZIONE – RIDUZIONI, IMU GIA’ IN VIGORE
Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente:
la base imponibile è ridotta del 50 per cento, per:
-
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Esenzione: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Riduzioni:
- l’art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta è fissata in misura del 50%;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è ridotta del 25 per cento.
Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24.
Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:
Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
Immobili di categoria catastale “D” – quota Comune |
3930 |
Immobili di categoria catastale “D” – quota Stato |
3925 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita |
3939 |
Altri fabbricati |
3918 |
Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:
Sito: https://www.comune.santaluce.pi.it Scrivi a: tributi@comune.santaluce.pi.it Telefono: 050 / 684920
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Aggiornata al 22 maggio 2024
Guida_informativa_sui_tributi_comunali_giugno_2024_Santa_Luce-1.pdf (361,77 KB) |