TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Tari - Tassa sui rifiuti

Dal 1 gennaio 2014 è stato istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il nuovo prelievo sui tributi denominato TARI che sostituisce il precedente tributo Tares. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

 

Ritardato o omesso pagamento TARI

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto, il comune provvede alla notifica del sollecito di versamento mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, riportante le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica. 
In caso di mancato pagamento del sollecito si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l’applicazione della sanzione pari al  30% dell’importo non versato o versato tardivamente e degli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

 

Presupposto Impositivo

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Chi deve pagare la TARI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Modalità di pagamento dall'estero

Per coloro che devono pagare la Tari dall'estero di seguito le coordinate bancarie del conto corrente di tesoreria:

COMUNE DI SANTA LUCE

 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

 FILIALE SANTA LUCE

 IT74C0637071170000000000012

Articolazione delle tariffe

La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.              
Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.  

Dichiarazione di Inizio, Variazione e Cessazione del Possesso dell'Occupazione o della Detenzione

La TA.RI., come del resto già la TIA e la TA.R.E.S., non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre infatti presentare apposita dichiarazione. 
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare  entro 60 giorni dall'inizio dell’occupazione o conduzione, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

a) l’inizio del possesso o detenzione di un immobile;
b) la cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro Comune;
c) la variazione della superficie a suo tempo dichiarata ;
d) il cambiamento d’abitazione o trasferimento di sede dell’attività entro la città.