RESIDENZA ANAGRAFICA - MODULISTICA
inserita il: 02/07/2021 19:19
MODALITA' PER IL CAMBIO DI RESIDENZA
Legge 4 Aprile 2012 n. 35
Con la circolare n. 9/2012 del 27 aprile 2012 il Ministero dell'interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal Decreto Legge n. 5/2012 convertito dalla Legge n. 35/012 , anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi.
Obiettivi:
consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalita' telematica;
produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa.
Per cambio di residenza si intendono sia il cambio di indirizzo nell`ambito dello stesso comune, sia il trasferimento da/in altri comuni italiani o esteri.
Documenti da presentare
Documento di identità, codice fiscale, estremi relativi a patenti e targhe di mezzi di proprietà di ogni componente del nucleo familiare che intende trasferirsi; la variazione di indirizzo sulla patente di guida e carta di circolazione avviene d’ufficio, dietro comunicazione da parte dell’ufficio anagrafe alla motorizzazione civile.
I cittadini extra-comunitari dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità ed il passaporto.
I cittadini comunitari dovranno esibire la documentazione richiesta in base al Decreto Legge n° 30 del 6.2.2007
Tempistica
La pratica sarà perfezionata dopo gli accertamenti effettuati dai competenti uffici.
La nuova residenza è valida dal momento della richiesta.
Adempimenti
Il cambio di residenza deve risultare su patente, carta di circolazione contrassegno di identificazione del ciclomotore, codice fiscale.
Da non dimenticare la comunicazione del nuovo indirizzo ai gestori di luce, acqua, gas e telefono con i quali si sia stipulato un contratto di fornitura.
Dove rivolgersi
Per ottenere la residenza ci si deve rivolgere all`ufficio ANAGRAFE del comune di SANTA LUCE
Per facilitare le operazioni ed evitare disagi agli utenti si invitano i cittadini a prendere appuntamento telefonicamente al n. 050 684932 oppure a comilare la modulistica allegata ed inviarla alla mail
anagrafe@comune.santaluce.pi.it
Si ringrazia per la collaborazione.
ATTENZIONE:
- Il comma 4 prevede che, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
- Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 prevede che: " chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, nè l´allacciamento a pubblici servizi in relazione all´immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Ciò comporta che per poter accogliere la dichiarazione di residenza l´ufficiale di Anagrafe deve avere le necessarie informazioni relative al titolo di occupazione dell´immobile (proprietà, locazione od altro, altrimenti la dichiarazione deve essere considerata inammissibile (Ministero dell´Interno con Circ. 14/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici). Sulla base delle informazioni rese dagli interessati l´ufficiale di Anagrafe provvederà ad effetturare controlli, anche a campione,e comunque in tutti i casi dove sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.