ORDINANZA
inserita il: 29/12/2023 13:12
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE
Premesso che: - nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Santa Luce è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché dei fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppur in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti; - tale pratica rischia di procurare danni e/o lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, provocate dall' uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni; - tale condotta generalizzata, minaccia l'incolumità psico-fisica degli animali e che il Comune ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio; - ulteriori danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di pericolo di incendio; Ritenuto, pertanto, necessario adottare uno specifico provvedimento contingibile ed urgente, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana atto a contrastare adeguatamente ed efficacemente il fenomeno in narrativa, per il ristretto periodo di tempo che lo riguarda; Richiamati: - l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, m. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto; - l'att. 50, comma 5 del medesimo D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, nr. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; - il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"; Richiamato, altresì, il Codice Penale, in particolare le fattispecie di cui: - all'art. 660 c.p., che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo; - all'art. 674 c.p., che punisce chiunque getta in un luogo pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone; - all'art. 703 c.p., che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi d'artificio o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;
ORDINA
Il divieto assoluto di utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifici pirotecnici o comunque contenente miscele detonanti ed esplodenti a far data da sabato 30 dicembre 2023 fino a tutto il giorno 6 gennaio 2024. La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
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