ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE (COSIDDETTE MASCHERINE) ALL’APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

inserita il: 16/12/2021 16:13

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE (COSIDDETTE MASCHERINE) ALL’APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE (COSIDDETTE MASCHERINE) ALL’APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE.

Il SINDACO

ORDINA
nel periodo compreso tra venerdì 17 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria
prevista per le manifestazioni natalizie che si svolgeranno sul territorio di Santa Luce è disposto
l’obbligo anche all’aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie
(mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati, che attirino un’affluenza
di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale configurandosi assembramenti
od affollamenti, quali, ad esempio, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni, e
qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di
cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021.
Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le
persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso deldispositivo;
ORDINA ALTRESI'
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n.
35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00.
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla
contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €400,00.

Allegato ordinanza_46_2021_mascherine.pdf (225,95 KB)