Descrizione
Dall’8 settembre e fino al 3 ottobre 2025 è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2025 secondo le disposizioni e modalità indicate nel Bando che trovate allegato al presente avviso insieme alla modulistica
Chi può fare domanda
Per l’ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- residenza anagrafica nel Comune di Santa Luce alla data di presentazione della domanda e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della “cedolare secca”, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Santa Luce. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R.
2/2019;
- assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero).
N.B. le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);
h) possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:
- un valore ISE (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € 32.456,72, così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivale) non superiore a € 16.500,00 (limite per l’accesso ERP);
Possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2025, pari ad € 16.033,42 ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia “B”
Valore ISE compreso tra l’importo di € 16.033,42 e l’importo di € 32.456,72 e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00;
È facoltà dei Comuni, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate; rimane comunque la facoltà del Comune di non destinare risorse alla fascia "B". Per quanto sopra differisce la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad un momento successivo in cui sarà noto l’effettivo numero delle domande e il fabbisogno teorico.
g) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
h) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
- L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione e devono permanere per tutto l’anno 2025, pena la decadenza del beneficio
Come fare domanda
La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.
Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell’alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell’art. 6 della L. 392/1978. Nel caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare è quello complessivo. risultante dal contratto di locazione. Il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell’alloggio stesso.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Segreteria del Comune di Santa Luce – Piazza della Rimembranza 19 e/o reperibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.santaluce.pi.it
La domanda di partecipazione al presente bando, debitamente sottoscritta e compilata, deve essere corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente
- tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo - Piazza della Rimembranza 19, 56040 Santa Luce
- a mezzo PEC all’indirizzo pec.comune.santaluce@legismail.it con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale AR all’indirizzo: Comune di Santa Luce – Piazza della Rimembranza, 19 - 56040 Santa Luce (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell’e-mail certificata. La sottoscrizione delle domande include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 aggiornato e integrato con D.lgs. 101/2018).
Ad ogni domanda in arrivo sarà assegnato un numero identificativo della pratica comunicato al richiedente, tale numero identificativo occorre al richiedente per consultare successivamente l’esito e lo stato della domanda presentata.
Cosa allegare
Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:
- copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell’adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- per i soggetti che dichiarano “ISE zero” autocertificazione attestante l’assistenza da parte dei servizi sociali e/o la fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento di identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti). Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;
- copie delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2025. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31 gennaio 2026, le copie delle ricevute mancanti relative al pagamento delle successive mensilità del 2025 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l’entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla presente domanda di partecipazione al bando di concorso.
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità
La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione dei moduli di domanda predisposti dal Comune di Santa Luce. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell’autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 D.P.R. 445/2000) pertanto, gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità Consolare. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.
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