APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
inserita il: 02/08/2022 15:45
ORDINANZA: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
IL SINDACO
VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 ;
VISTO il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;
DATO atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità
VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la legge regionale forestale n.39/00;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del
15.05.2019, parte Seconda n.20;
Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Considerato che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:
- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo di materiali facilmente infiammabili;
Dato atto che l’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita
esclusivamente:
• per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
• nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale
ORDINA
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.
VIGILANZA E SANZIONI
4) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
5) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Santa Luce, nonché mediante affissione nei luoghi pubblici del territorio.
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