LOCAZIONE TURISTICA
Descrizione
Le Locazioni Turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente, regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art.70 Legge Regionale 86/2016).
Per il rilievo che assume il profilo fiscale nell’attività sopra descritta, si segnala che sono state introdotte rilevanti novità a partire dal 2021 dall’art 1 comma 595 l.n.178 del 2020, a cui si rinvia.
Non costituisce locazione turistica lo scambio di alloggi per finalità turistiche. Si tratta dell’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy). (art.71 Legge Regionale 86/2016).
Sono previste sanzioni amministrative da €.1000,00 a €.6000,00 nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive (ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc.),
REQUISITI DEI LOCALI:
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:
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i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
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le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Iter procedura
le locazioni turistiche hanno gli stessi obblighi istituzionali delle strutture ricettive:
Chi dà in locazione per finalità turistiche un immobile o porzione di esso, anche se in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), è tenuto a:
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comunicare con modalità telematica, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione e per ogni singolo alloggio locato:
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le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta Regionale;
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l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
La comunicazione si effettua con modalità telematica al seguente link: https://open.toscana.it/servizi accedendo alla pagina relativa alle locazioni turistiche ubicate in provincia di Pisa.
Ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.
Maggiori informazioni sono reperibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche .
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di omessa comunicazione.
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Comunicare, con le modalità telematiche sopra indicate, eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento;
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comunicare alla questura i soggetti alloggiati: (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/). Deve essere fatta richiesta per le credenziali.
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Riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno, nei comuni dove istituita.
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comunicare i flussi turistici per ISTAT: La statistica o dati per ISTAT (movimentazione dei clienti nelle strutture ricettive e locazioni turistiche), della quale è responsabile il comune capoluogo, va comunicata esclusivamente on-line ed entro il 5 del mese successivo al mese da rilevare.
Si accede direttamente tramite il portale dove è stata fatta la registrazione (https://pisa.motouristoffice.it) con CODICE FISCALE E PASSWORD della pre-registrazione al sito regionale). Per questo adempimento (ISTAT) è a disposizione la casella di posta elettronica locazionituristiche@comune.pisa.it per rispondere a segnalazioni e problematiche.
L'invio della statistica è mensile (DA NON CONFONDERE CON LA TASSA DI SOGGIORNO) i dati vanno comunicati nei seguenti casi:
- quando ci sono ospiti (data di arrivo, data di partenza, provenienza - nazione se stranieri, comune o provincia se italiani, e numero di componenti del gruppo/famiglia)
- quando NON ci sono clienti nel mese vanno inserete le presenze nulle (le presenze nulle sono un dato statistico al pari delle presenze e vanno inserite appositamente dal portale; il dato non viene riconosciuto automaticamente).
CIN: INFORMAZIONI SUL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE link alla pagina del Ministero con info e FAQ https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-contatti-utili-per-informazioni-sul-codice-identificativo-nazionale/
riforma affitti brevi https://www.ministeroturismo.gov.it/tag/riforma-affitti-brevi/
IDENTIFICAZIONE DEGLI OSPITI IN STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
Si informa che on la circolare 18.11.2024, prot. 0038138, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettato norme specifiche riguardo all’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, come alberghi e altre forme di accoglienza.
Normativa di riferimento
Art.70 e 84 bis Legge Regionale 86/2016 Testo Unico del sistema turistico regionale; art. 53 dell’allegato 1 al d.lgs.79/2011
Riferimenti e contatti
Info Uff. Polizia Municipale Comune di Santa Luce 050684934 o mail a polizia@comune.santaluce.pi.it
Manuale_inserimento_dati_ISTAT.pdf (895,64 KB) |